Energia. Alleanza fotovoltaico: evitare incertezze nel riordino rinnovabili

(DIRE) Roma, 17 Set. – “Il Testo Unico Autorizzazioni disciplina i procedimenti autorizzativi distinguendo tra “interventi di nuova autorizzazione” ed “interventi su impianti esistenti”. Tuttavia, non viene specificato quale sia il regime autorizzativo applicabile alle modifiche eseguite sui progetti già in possesso dei titoli abilitativi ma non ancora realizzati. Sarebbe opportuno chiarire questo aspetto con una clausola di portata generale, per evitare sin da subito incertezze normative”. Lo ha detto il portavoce dell’Alleanza per il fotovoltaico in Italia, Alessandro Ceschiat, intervenendo in audizione nella Commissione Ambiente ed Energia del Senato sull’AG 187 sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. “Nonostante la delega legislativa fosse orientata a semplificare i regimi autorizzativi vigenti, il Testo ha aggravato le procedure relative agli interventi sugli impianti esistenti, stabilendo che la potenza complessiva risultante dai lavori non può mai superare le soglie di potenza previste per ciascuna tipologia di impianto oggetto di intervento. Riteniamo, al contrario, che la mera modifica della potenza degli impianti debba sempre essere considerata neutrale ai fini dell’individuazione del regime autorizzativo applicabile” ha aggiunto Ceschiat. “Auspichiamo che il dialogo con le istituzioni e il legislatore possa continuare ad essere produttivo al fine di mettere a disposizione l’esperienza maturata dagli operatori nell’ambito del processo legislativo in materia”.

“È necessario chiarire la portata retroattiva delle nuove norme e, in particolare, stabilire espressamente se le modifiche introdotte nel Testo Unico Autorizzazioni si applicheranno solo ai progetti presentati successivamente all’entrata in vigore della legge o se saranno applicabili anche agli iter autorizzativi pendenti. Si auspica che il predetto chiarimento interpretativo intervenga anche sugli eventuali conflitti di competenza tra amministrazioni qualora, a seguito delle modifiche apportate dal Testo, l’iter pendente debba proseguire presso un’amministrazione diversa da quella che era titolare del procedimento autorizzativo ai sensi della normativa previgente. Infine, con riferimento alle procedure autorizzative che riguardano elettrolizzatori e impianti di accumulo, andrebbero dettagliate le soglie fissate specificando anche se quelle soglie siano riferite ad impianti stand alone o ad impianti combinati oppure ad entrambe le tipologie” ha spiegato il portavoce dell’Alleanza per il fotovoltaico in Italia. (Com/Anb/ Dire) 19:46 17-09-24

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