Account fake sui social network per Francesco Cannizzaro deputato reggino di Forza Italia. A darne notizia ed avvertire i follower ed gli utilizzatori dei social lo stesso deputato forzista in un reel in cui ha mostrato anche alcuni dei profili falsi che qualcuno ha creato a suo nome. Allertando ovviamente a prestare attenzione. Sono cose che succedono a molti, come lui stesso afferma e minimizza, ma è sempre bene denunciare al social in questione ed alla Polizia Postale per stroncare sul nascere eventuali problematiche che potrebbero scaturire dall’esistenza di una pagina o un profilo fake. La legge italiana prevede già delle fattispecie al riguardo ed in questi casi si possono tranquillamente ravvisare:
- Sostituzione di persona (art. 494 Codice Penale): è il reato tipico in questi casi. Si configura quando qualcuno induce altri in errore attribuendosi un falso nome, un falso stato o una falsa qualità, con l’intento di procurare a sé o ad altri un vantaggio, oppure di recare danno a qualcuno.
- Diffamazione (art. 595 c.p.): se attraverso il profilo falso vengono pubblicati contenuti che ledono la reputazione della persona imitata.
- Truffa (art. 640 c.p.): se il profilo viene usato per ottenere denaro o altri benefici ingannando terzi.
- Violazione della privacy: può configurarsi anche un illecito civile, legato all’uso non autorizzato di immagini personali.
In sintesi, il reato principale è sostituzione di persona, ma può concorrere con altri reati se dal profilo falso derivano danni patrimoniali o lesioni alla reputazione.
Un leggera differenza viene ravvisata nella giurisprudenza verso le persone che hanno notorietà. Queste accettano un livello più alto di esposizione e di “uso” della propria immagine, soprattutto se collegato a finalità di informazione, satira o critica. Ciò non significa però che sia lecito creare profili falsi o appropriarsi della loro identità: anche per loro si configura il reato di sostituzione di persona se qualcuno si spaccia per loro sui social.
- Uso dell’immagine: per i VIP c’è maggiore tolleranza nell’uso delle foto già pubbliche (ad esempio in articoli o meme), purché non vengano alterate in modo lesivo o diffamatorio.
- Profili falsi: se un profilo fake non ha scopo di lucro né diffamatorio, spesso viene considerato meno grave rispetto a un caso che coinvolge un privato cittadino, ma resta comunque un illecito. Le piattaforme social, infatti, prevedono la rimozione dei profili falsi indipendentemente dalla notorietà della persona.
- Tutela rafforzata: quando il falso profilo viene usato per truffe, campagne di odio o diffamazione, la persona famosa ha pieno diritto di agire legalmente, e in questi casi la tolleranza si azzera.
La “tolleranza” riguarda soprattutto l’uso dell’immagine pubblica, ma non esiste alcuna immunità per chi si finge un personaggio famoso.
LL