La gelosia non può essere invocata come attenuante nei casi di stalking e lesioni. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che in una recente sentenza ha definito questo sentimento come una forma di “morbosità” capace di esprimere dinamiche di supremazia e possesso, incompatibili con qualsiasi riduzione della responsabilità penale.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la gelosia non rappresenta un impulso incontrollabile né un fattore emotivo tale da diminuire la gravità delle condotte persecutorie. Al contrario, può costituire un elemento aggravante, rientrando nella categoria dei motivi “futili o abietti” che spingono l’autore a esercitare pressioni, minacce o violenze nei confronti della vittima.
La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più attento alla tutela delle persone perseguitate, spesso intrappolate in relazioni caratterizzate da controllo, ossessione e comportamenti manipolatori. La Cassazione ribadisce così che nessuna forma di possesso emotivo può essere utilizzata per giustificare atti lesivi della libertà e dell’incolumità altrui.
La pronuncia rappresenta un ulteriore passo verso il riconoscimento della natura strutturalmente violenta dello stalking, fenomeno che continua a colpire soprattutto donne e persone vulnerabili. Un messaggio chiaro: la gelosia non è amore, e non può trasformarsi in un alibi giudiziario.
Federica Romeo