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Emergenza migranti 2011-2012, la Corte dei Conti assolve il dirigente Mazzeo

La sentenza n. 129/2026 della Sezione centrale d’appello ha accolto gli appelli del dirigente calabrese e di altri imputati, dichiarando prescritta l’azione di responsabilità. Il legale: “Operato trasparente, nessun danno erariale”

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
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Si chiude con l’accoglimento degli appelli e la dichiarazione di prescrizione la vicenda giudiziaria legata alla gestione dell’accoglienza dei migranti in Calabria durante la cosiddetta “Emergenza Nord Africa” del biennio 2011-2012. La sentenza n. 129 del 2026 della Corte dei Conti, Sezione centrale d’appello, ha infatti confermato la correttezza e la trasparenza amministrativa dell’operato del dott. Salvatore Mazzeo, allora dirigente della Protezione civile della Regione Calabria e soggetto attuatore per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il provvedimento ha dichiarato prescritta l’azione di responsabilità amministrativa contabile, applicando la “ragione più liquida” e confermando un indirizzo già espresso dalla stessa Corte dei Conti. In primo grado era stato ipotizzato un danno erariale di circa 5 milioni di euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Secondo quanto ricostruito dai legali, nel corso del delicato incarico Mazzeo si è costantemente interfacciato con il commissario delegato di governo, il prefetto Gabrielli, con la Sezione Controllo Calabria della Corte dei Conti e con la Procura della Repubblica di Catanzaro, chiarendo in sede di interrogatorio l’assenza di qualsivoglia profilo di illecito. La sentenza ha sottolineato l’assenza di condotte volte a occultare fatti e documenti e la piena collaborazione con tutti gli organi di controllo.

La sentenza ha accertato la correttezza e trasparenza amministrativa della gestione del dott. Mazzeo”, ha commentato l’avvocato Mario Antonio Plutino, legale dell’ex dirigente. “Il suo operato è stato sempre trasparente, in un quadro di emergenza molto difficile da gestire. Solo grazie alle frequenti interlocuzioni con tutti gli organi di controllo e all’assenza di qualsivoglia condotta volta a occultare fatti e documenti si è potuto raggiungere l’importante obiettivo di provare l’assenza di responsabilità amministrativa”.

La sentenza è di particolare importanza giuridica anche in considerazione dell’entrata in vigore della così detta legge Foti del Gennaio 2026 che ha introdotto importanti novità in materia di responsabilità amministrativa contabile.

LL

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