Creare un falso profilo Facebook usando l’immagine di un’altra persona configura il reato di sostituzione di persona che non è a conoscenza dei fatti

Cassazione Penale: rilevante l’utilizzo abusivo dell’immagine associando caratteristiche negative a un’immagine, anche caricaturale, e al nickname. Aggravata dal pezzo di pubblicità la diffamazione sui social network

Occhio a creare un falso profilo Facebook usando la foto di un’altra persona e a sua insaputa! Si rischia una condanna per il reato di sostituzione di persona. A ricordarlo è la Cassazione con la sentenza 22049/20, pubblicata oggi che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è opportuno divulgare per far comprendere ai tanti che pensano di “giocare” con i social e con le identità altrui che rischiano una condanna penale per la propria superficialità o per la scarsa considerazione delle conseguenze che possono avere condotte, comunque odiose, che si ritengano non produttive di effetti. In tal senso, peraltro, i giudici della dalla quinta sezione penale, sottolineano che non importa che l’immagine utilizzata sia una caricatura del soggetto: la condotta criminosa è integrata comunque perché basta «l’illegittima sostituzione della propria all’altrui persona», tramite la creazione e l’uso di un falso profilo. Nella fattispecie, i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato dal Tribunale di Messina a più di due mesi di carcere per diffamazione e sostituzione di persona, perché creava un falso profilo Facebook usando la foto caricaturale di una donna, di cui offendeva la reputazione. Sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. La condotta del ricorrente, oltre al reato previsto dall’articolo 494 del codice penale, integra anche la diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595, comma 3 dello stesso codice, sotto l’aspetto dell’offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa. Inoltre, ricordano gli ermellini, integra il reato di sostituzione di persona di cui al suddetto articolo 494, «la condotta di colui che crea e utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata a un nickname di fantasia e a caratteristiche personali negative, e la descrizione di un profilo poco lusinghiero sui social network evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine». Non rileva, infine, che, attraverso la sostituzione di persona, sia stata divulgata una «immagine caricaturale» della persona offesa, essendo sufficiente «l’illegittima sostituzione della propria all’altrui persona, mediante creazione e utilizzo di un falso profilo Facebook».

c.s. – Giovanni D?Agata

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