Gli sms promozionali devono dare la possibilità all’utente di poter cancellare facilmente gli invii indesiderati. Sono tenuti, pertanto, a indicare un recapito idoneo che consenta ai destinatari di esercitare facilmente i propri diritti. Le aziende devono garantire che tali richieste siano gestite correttamente, anche quando vengono inviate a un indirizzo email aziendale diverso da quello posto nell’informativa privacy.
È quanto ribadito dal Garante della Privacy che, con provvedimento n. 644 del 23 settembre 2026, ha inflitto una sanzione di 5mila euro a B. Spa, società di abbigliamento maschile, per non aver dato seguito a una richiesta di cancellazione dei dati e aver continuato a inviare sms promozionali indesiderati.
Il procedimento è nato dal reclamo di un interessato il quale, non trovando negli sms ricevuti indicazioni su come esercitare il proprio diritto di opposizione al marketing, aveva scritto all’indirizzo email aziendale dedicato ai contatti con il pubblico. Nonostante una risposta automatica di presa in carico, la richiesta era rimasta senza seguito e gli sms pubblicitari erano continuati.
Nel corso dell’istruttoria, la società ha attribuito l’accaduto a un problema organizzativo: la casella email utilizzata per la richiesta non era presidiata da personale incaricato di gestire le istanze in materia di privacy. Il Garante ha chiarito che la presenza di un indirizzo dedicato non esonera le aziende dall’obbligo di riconoscere e gestire le richieste ricevute tramite altri canali aziendali. Ha inoltre ricordato che gli sms promozionali devono indicare un recapito idoneo per consentire ai destinatari di esercitare facilmente i propri diritti, ad esempio attraverso un link, un indirizzo email o rispondendo al messaggio sms con la parola “stop”.
Oltre alla sanzione, l’Autorità ha ordinato alla società di adeguare le comunicazioni promozionali al Codice Privacy e di riferire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento sulle misure adottate.
comunicato stampa Garante della Privacy