Il CD “Danno figurativo” per occupazione abusiva di immbobile

Il godimento di un immobile, talvolta, viene impedito, al legittimo Proprietario dello stesso, dall’occupazione abusiva da parte di soggetti-terzi “sine titulo” sul bene. In tal caso, il Proprietario dell’immobile, al fine di vedere tutelati i propri diritti, si trova costretto ad adire le vie legali per ottenere, non soltanto, il rilascio del possesso (illegittimo) dell’immobile da parte dell’occupante abusivo, ma, per vedere, altresì, affermato e riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti, a causa ed a seguito del mancato godimento dell’immobile di cui è proprietario, nonché, al rimborso di tutte le spese tecniche ad esso correlate e di cui ha dovuto sostenere l’esborso. In numerose pronunce, la Giurisprudenza di Legittimità, e, dunque, la Corte di Cassazione, si è espressa sul punto, affermando, in maniera granitica, alcuni Principi di diritto che trovano costantemente applicazione anche in ambito amministrativo. Tali supremi principi sono stati, di recente, applicati anche dalla Giurisprudenza di Merito: il Giudice Civile di Brindisi, infatti, investito della questio iuris, si è pronunciato con la Sentenza del 19 Dicembre 2011, ed ha applicato al caso sottoposto al suo vaglio la “regula iuris”, secondo la quale, in caso di occupazione illegittima di un bene immobile, il danno subito dal Proprietario è “in re ipsa”, ossia è individuabile di per sé, non soltanto nella perdita della disponibilità del bene da parte del legittimo proprietario, ma, altresì, nell’impossibilità, per costui, di conseguire alcuna utilità dal bene medesimo, in relazione alla natura normalemte “fruttifera” di esso. Sulla scorta di tale principio, consegue, dunque, che pienamente legittima appare la pretesa risarcitoria del Proprietario, parte attrice del processo civile, e che la determinazione quantitativa di tale risarcimento da “lucro cessante”, ossia derivante dal mancato guadagno proveniente dal bene, deve essere ancorata a criteri presuntivi semplici, senza necessità, per il Proprietario, di dover produrre in giudizio la specifica prova del danno da lui subito. In tal caso, infatti, ricorre l’ipotesi del cd. “danno figurativo”, che consente la liquidazione del risarcimento, calcolata in relazione al valore “locativo” del bene, oggetto di usurpazione. Ne consegue, dunque, che è dalla durata dell’occupazione illegittima che occorre commisurare l’entità del pregiudizio subito, essendo indubbio che l’immobile, se fosse stato libero da abusiva occupazione, sarebbe stato oggetto di un utilizzo redditizio da parte del legittimo Proprietario, mediante, ad esempio, la sua locazione. In materia di “danno figurativo” risulta, poi, utile sottolineare che la Corte di Cassazione  ha più volte stabilito, da ultimo, con Sentenza Civile dell’1 Marzo 2011, che il valore locativo del bene, individuato in una somma determinata, non fa perdere all’obbligazione risarcitoria la sua natura di “debito di valore”, e, come tale, suscettibile di rivalutazione monetaria: difatti, posto che il risarcimento del danno mira alla reintegrazione del patrimonio del proprietario-danneggiato, la somma di denaro stabilita a titolo di ristoro, non rappresenta l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria, ma costituisce solamente un elemento di commisurazione del danno.

Avv. Antonella Rigolino

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