L’offesa all’ex marito può non essere punita legalmente

ex28\12\3013 – Con la Sentenza n. 49512 del 2013 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un ex marito, il quale, essendo stato offeso dalla sua ex moglie nel corso di una lite con gravi epiteti, in specie con la parola “porco” a causa della relazione dell’uomo con un’altra donna, si era rivolto al Giudice di Pace territorialmente competente per vedere condannata l’ex moglie del reato di ingiuria ex art. 594, comma I°, del Codice Penale, ai sensi del quale “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516”. In prima istanza, però, l’Organo Giudicante aveva assolto la donna, ritenendo che nel caso de quo andava ravvisata la causa di non punibilità ex art. 599 comma II° C.P., secondo cui “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”. Tale sentenza di merito è stata, dunque, oggetto di ricorso in Cassazione da parte dell’uomo, la cui difesa ha sostenuto con fermezza, invece, la punibilità della donna anche per il fatto che i due, all’epoca dei fatti, erano già “ex coniugi”, poichè vivevano in stato di separazione legale già da qualche anno e, per di più, in due abitazioni differenti, sebbene contigue. Ciò nonostante, i Giudici della V° Sezione della Suprema Corte hanno ritenuto “infondato” il ricorso posto al loro On.le vaglio ed hanno, così, confermato la sentenza di assoluzione pronunciata in favore dell’ex moglie, poichè, anche sulla scorta di recenti orientamenti espressi sul punto (tra le altre, Cass., Sez. V°, n. 21455/09), hanno ritenuto che, ai fini della sussistenza della causa di punibilità prevista dal succitato articolo 599 comma II° C.P., è sufficiente che “la reazione (in specie, dell’ex moglie) sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l’ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente ad un fatto che abbia un’intrinseca illegittimità, ma con criteri più ampi, anche quando cioè esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza…”: in specie, “l’ingiustizia altrui” è stata ravvisata dagli Ermellini nella violazione da parte dell’uomo della regola, stabilita di comune accordo dai due ex coniugi, di non ospitare persone, nelle rispettive abitazioni, con le quali si intrattenevano relazioni sentimentali.anelli_matrimoniali La condotta dell’uomo, dunque, consistita nell’aver ospitato nella propria abitazione la nuova partner, oltre, dunque, a costituire violazione della predetta regola di comune accordo stabilita, ha concretizzato gli estremi della cd. “ingiustizia” ex art. 599 comma II° C.P., rendendo, così, applicabile al fatto di per sè ingiurioso posto in essere dall’ex moglie la causa di non punibilità ex art. art. 599, co. II°, C.P.”.

Avv. Antonella Rigolino

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