Precisazioni riguardo le vicende processuali dell’App. Scelto Mazzone Antonio, attenzionate dagli organi di stampa

Riceviamo e Pubblichiamo

La presente quale difensore di fiducia dell’App Scelto Mazzone Antonio per rappresentare quanto segue. Come la Vs. Spett.le Redazione ben saprà, il mio assistito, indagato nel p.p. N. 6754/2013 RGNR della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, arrestato in data 15.12.22 e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, giusta ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria, è stato rimesso in libertà in data 5.1.23 a seguito del provvedimento del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.

La notizia dell’arresto suscitò comprensibilmente un’elevata attenzione da parte degli organi di stampa, ivi compreso il Vs.; tuttavia, analogo clamore non ha destato la scarcerazione dell’App. Scelto Mazzone, la cui notizia non è stata accompagnata dalle motivazioni che hanno determinato il Tribunale di Reggio Calabria ad adottare il proprio provvedimento.

Ai fini, dunque, di una corretta informazione, ed a tutela dell’immagine del mio assistito, si comunica che l’annullamento dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare è intervenuta per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Così il Tribunale del Riesame: “In definitiva, alla luce del quadro probatorio esaminato non si ritengono dunque sussistere gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente in ordine al delitto ex artt. 110, 416 bis c.p. contestato al capo b) della provvisoria imputazione, non risultando a carico del Mazzone elementi indiziari in grado di dimostrare la sua collaborazione, in qualità di concorrente esterno, al sodalizio criminoso finalizzata a consentire alla cosca di operare in modo indisturbato sul territorio di riferimento, e di fruire di una serie di vantaggi, approfittando della funzione rivestita dall’indagato, pubblico ufficiale alle dipendenze della Stazione Carabinieri di Reggio Calabria.

Peraltro, ad ulteriore dimostrazione dell’assenza di un effettivo e concreto contributo al rafforzamento del sodalizio, da parte dell’indagato, si consideri la mancanza di un corrispettivo per i presunti favori resi al M. : l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra il Mazzone e la cosca mafiosa in oggetto, per quanto non esaurisca la verifica degli elementi idonei a dimostrare la configurazione della fattispecie criminosa del concorso esterno, ad ogni modo consente di ritenere che, a fronte di un quadro intercettivo non rassicurante per la dimostrazione che le condotte poste in essere dal ricorrente in favore del Mo. fossero altresi indirizzate al perseguimento degli interessi dell’intera consorteria e si sostanziassero dunque in un suo rafforzamento, l’assenza altresì della prova del recepimento di un corrispettivo in favore del Mazzone per gli impegni assunti nei riguardi del M., conforta ancor più nel concludere in merito alla esclusione della configurazione del reato di cui all’art. 110, 416 bis c.p., contestato all’odierno ricorrente al capo b) della provvisoria imputazione”.

Con il detto provvedimento l’App. Scelto Mazzone è stato integralmente scagionato da ogni coinvolgimento in seno a qualsivoglia associazione ‘ndranghetista.

A ciò si aggiunga che la Procura di Reggio Calabria non ha inteso avanzare ricorso per Cassazione avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del Riesame prestando, quindi, acquiescenza alla deliberazione. I presenti chiarimenti si rendono necessari al fine di restituire dignità ed onorabilità, attraverso una corretta ed esaustiva informazione mediante gli organi di stampa, all’App. Scelto Mazzone Antonio, membro della Prestigiosa Arma dei Carabinieri.

Si prega, dunque, di dare massima diffusione alla notizia della scarcerazione con le dovute precisazioni, attesa la delicatezza delle accuse mosse nei confronti del sig. Mazzone e le attuali determinazioni delle Autorità Giudiziarie competenti.

Avv. Alessandro Billè

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