Con circolare n. 14/E del 6 Giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il decreto legge n. 34 del 19 Maggio us stabilisce con l’art. 28 che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetti un credito d’imposta del 60% della pigione di Marzo, Aprile e Maggio 2020 a condizione che abbiano subìto una diminuzione dei ricavi in ciascun mese di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Le attività alberghiere o agrituristiche possono usufruire del credito a prescindere dai ricavi registrati nei mesi di marzo, aprile, maggio 2019.
Devono essere pigioni relative a contratti di locazione come identificati dagli articoli 1571 e seguenti del c.c. e disciplinati dalla legge 392/78 e riguardano gli immobili ad uso non abitativo per svolgere di attività commerciali o professionali.
Gli immobili, devono essere destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico mentre per gli immobili destinati all’esercizio professionale di lavoro autonomo viene riconosciuto il credito al 100% solo se usato per studio professionale, per uso promiscuo solo al 50%.
Per usufruire del credito d’imposta è necessario aver pagato i canoni di locazione di Marzo, Aprile e Maggio 2020. Tuttavia , se non si sono pagati i canoni si può cedere il credito al locatore versando il 40% a saldo tenendo conto che per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione del reddito d’impresa (art. 109 del TUIR) si deve conservare documento contabile e quietanza di pagamento. E infatti, come menzionato nei commi 1 e 2, lettera b, dell’art. 122 del decreto rilancio la cessione del credito d’imposta si può esercitare dalla data del decreto stesso e fino al 31 dicembre 2021 ma, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 122, occorre che il direttore dell’Agenzia delle Entrate definisca le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione dei crediti d’imposta. Ricordiamo che il cessionario , ossia il locatore, può utilizzare il credito esclusivamente :
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, e cioè nel 2021,
In compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLGS n. 241 del 9 Luglio 1997.
L’amministrazione potrà controllare al cedente l’esistenza dei presupposti per fruire del credito e al cessionario l’utilizzo irregolare del credito in misura maggiore. Con risoluzione, poi, n. 32/E del 6 Giugno 2020 l’AE indica il codice 6920 da utilizzare, ai sensi del comma 6 dell’art. 28 del decreto rilancio, da parte del conduttore per compensare il credito d’imposta a lui spettante nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLGS 9 luglio 1997 n. 241.
Ma come possa il locatore farsi cedere il credito deve essere stabilito dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ancora non lo ha stabilito. E allora Noi associazioni suggeriamo di farsi versare il 40% delle pigioni di Marzo, Aprile e Maggio 2020 dai propri inquilini unitamente ad una DICHIARAZIONE firmata e timbrata dal proprio commercialista che asseveri la corretta sussistenza dei requisiti del giusto credito d’imposta a lui spettante. Detta dichiarazione controfirmata dall’inquilino sarà consegnata al locatore che la conserverà in attesa delle modalità attuative del direttore dell’Agenzia delle Entrate che consentirà al locatore la compensazione del credito giratogli e rilascerà la quietanza al conduttore.
Domenico Cuccio, presidente onorario UPPI area metropolitana di Reggio Calabria