Se la festa in piazza è rumorosa il Comune ne è responsabile

01\12\2012 – Gli spettacoli e gli eventi organizzati nelle piazze delle nostre città costituiscono, sì, bei momenti di aggregazione cittadina, ma non sono sempre bene accolti da coloro che, abitando a ridosso dei palcoscenici “a cielo aperto”, si ritengono lesi dai suoni che, inevitabilmente, si propagano.  Curioso è il caso dell’edizione estiva 1998-99 del Festival di Castrocaro: in quell’occasione, la musica e le canzoni dei giovani talenti che hanno partecipato alla manifestazione hanno costituito il thema decidendum del Tribunale di Castrocaro Terme prima, e della Corte di Appello di Bologna poi, che, chiamati a giudicare, rispettivamente in I° e II° grado, sul ricorso di alcuni cittadini che abitavano nelle zone limitrofe a Piazza Machiavelli ove si era svolta la manifestazione e che lamentavano la “rumorosità” delle serate canore, sono giunti a condannare il Comune della ridente cittadina al risarcimento dei danni cagionati alla famiglia “attrice” del giudizio, riconoscendo agli attori la qualifica di persone “danneggiate” dai rumori provocati dalla manifestazione canora. Dal 1998 la causa, dopo i due gradi di giudizi di merito, è giunta in sede di legittimità, e qui i giudici della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20592/12, hanno avallato le due precedenti Sentenze, statuendo che le feste e gli eventi organizzati nelle piazze devono sempre garantire “quel minimo di tolleranza che la convivenza civile impone”.  Questa sentenza di legittimità costituisce, quindi, un’importante pietra miliare nel panorama giuridico, poichè con essa gli Ermellini hanno implicitamente affermato che il Comune, o, comunque, il promotore o patrocinatore di un evento di spettacolo in piazza, è tenuto, al pari del privato Cittadino, a rispettare le norme civilistiche in tema di immissioni ex art. 844 del Codice Civile, nel caso specifico immissioni “sonore”, pena, la condanna al risarcimento in favore della parte lesa dall’eccessiva rumorosità delle stesse. Nel caso de quo, la Suprema Corte, infatti, sulla base della già accertata eccessiva rumorosità della manifestazione canora, ha statuito che tale “eccessiva rumorosità” ha cagionato agli attori-danneggiati un pregiudizio alla loro sfera personale e, in generale, alla loro vita e, al fine di ristorarli per il danno subito, ha riconosciuto in loro favore un risarcimento pari a €. 3.000,00, che il Comune di Castrocaro Terme è tenuto a pagare, unitamente a €. 2.000,00 di spese processuali.

Avv. Antonella Rigolino

banner

Recommended For You

About the Author: Antonella Rigolino