Ddl Tortura: la Camera approva. La “palla” torna in Senato

cameraIn serata la Camera ha dato il proprio via libera al Ddl Tortura, modificando in alcuni punti il testo giunto dal Senato, facendo registrare 244 voti favorevoli, 14 contrari e ben 50 astenuti. Il testo dovrà fare ritorno al Senato.

Reato comune

Secondo quanto previsto dal documento, il reato di tortura sarà considerato come reato comune, caratterizzato dal dolo specifico, ovvero come fattispecie di tortura che può essere commessa da chiunque. “In particolare – si legge sul sito della Camere, all’interno dell’apposita sezione (in fase di aggiornamento) – l’articolo 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche (reato di evento), a causa dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, o al fine di: ottenere da essa, o da un terzo, informazioni o dichiarazioni; infliggere una punizione; vincere una resistenza”.

Circostanze aggravanti

torturaSono previste, inoltre, una serie di circostanze aggravanti. L’aggravante soggettiva speciale si determina quando autore del reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, che abbia agito con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio. In queste circostanze la reclusione va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 anni. L’aggravante ad effetto comune consistente nell’avere causato lesioni personali, comporta l’aumento fino a 1/3 della pena. L’aggravante ad effetto speciale consistente nell’aver causato lesioni personali gravi o lesioni personali gravissime o derivante dall’avere provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di tortura, o, infine, derivante dall’avere volontariamente provocato la morte della persona offesa, comporta, rispettivamente, un aumento di 1/3 della pena, un aumento della metà della pena, 30 anni di reclusione, l’ergastolo.

Il reato di istigazione a commettere tortura

È previsto, inoltre, anche il reato di istigazione a commettere tortura, applicato al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 414 c.p. relativo all’istigazione a delinquere, con un pena da 1 a 6 anni di reclusione se l’istigazione è commessa dal pubblico ufficiale o giornata-contro-violenzadall’incaricato di pubblico servizio

Il testo si occupa, infine, anche della modifica del testo unico immigrazione, “vietando le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere sottoposti a tortura”, e del limite alle immunità diplomatiche, recante “l’impossibilità di godere delle immunità diplomatiche da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d’origine per il delitto di tortura”.

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About the Author: Luigi Iacopino