Treviso: ordinanza per contrastare le zanzare, multe fino a 500 euro

zanzare2A Montebelluna, in provincia di Treviso, il Comune ha pubblicato un’ordinanza, valida fino al prossimo 31 ottobre, indirizzata a tutti i cittadini, gli amministratori condominiali, i proprietari di attività industriali, artigianali o commerciali, le aziende agricole ed edili, per contrastare e impedire la proliferazione delle zanzare, in particolare la temuta “zanzara tigre”. L’ordinanza, nel dettaglio come si legge su adnkronos.com, prevede il divieto di abbandonare negli spazi aperti pubblici e privati, come ad esempio i terrazzi, balconi, e lastrici solari, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi l’acqua piovana, compresi pneumatici e/o copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili. Quindi diventa necessario mantenere tutte le aree libere da materiali o manufatti nei quali si possano formare dei ristagni d’acqua. Diventa obbligatorio: pulire e chiudere ermeticamente con reti, tipo zanzariere, o con coperchi, gli oggetti nei quali si possono creare ristagni d’acqua; svuotare almeno settimanalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., o lavarli e capovolgerli evitando l’immissioni dell’acqua nei pozzetti e nei tombini; coprire eventuali contenitori di acqua non mobili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide, come reti di plastica o reti zanzariere; introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori, come ad esempio i pesci rossi ecc.. Diventa anche obbligatorio: disinfestare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini, cortili, piazzali; provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba per non favorire l’annidamento di adulti di zanzare. Il Comune inoltre comunica che “nel caso in cui si manifesti un’intensa presenza o proliferazione di “Aedes albopictus”, cioè la zanzara tigre, si dovrà intervenire anche con trattamenti adulticidi sulla vegetazione, e che il mancato rispetto – di divieti e obblighi – “qualora sia accertato dalla Polizia locale e dal Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 8, sarà sanzionato con una sanzione amministrativa variabile da 50 a 500 euro”.

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About the Author: Katia Germanò