Covid. Bozza dl: spostamenti tra regioni gialle o rosse con autocertificazione “verde”, come ottenerla e quanto dura

(DIRE) Roma, 20 Apr. – Gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse sono consentiti con le cosiddette ‘autocertificazioni verdi’, ossia quelle comprovanti “lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione” dall’infezione dal covid, o “l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo”. E’ quanto si legge nella bozza del Decreto Riaperture in possesso della Dire. Il decreto riaperture introduce e disciplina il cosiddetto ‘green pass’, la certificazione verde, a cui e’ dedicato l’articolo 10, come si legge nel testo della bozza in possesso della Dire. “Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2”, si legge. A seconda del modo in cui si e’ ottenuto la certificazione cambia la durata della validita’. Se la certificazione viene rilasciata dopo vaccino “ha una validita’ di sei mesi ed e’ rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato”. Nel caso in cui la certificazione e’ rilasciata dopo guarigione, “ha una validita’ di sei mesi ed e’ rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e’ avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed e’ resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita’ qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”. Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, “la certificazione ha una validita’ di quarantotto ore dal rilascio ed e’ prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”. (Rai/ Dire) 18:21 20-04-21

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