Pedone inciampa nella mattonella che “balla” sul marciapiede: ente condannato perché la pavimentazione appare regolare

Va valutata con maggior rigore la responsabilità dell’amministrazione per l’affidamento dell’utente sulla sicurezza delle aree di transito

Il Comune risarcisce il pedone inciampato sul marciapiede. E ciò perché a causare la caduta è una mattonella che “balla”, cioè che appare in linea con il resto della pavimentazione ma che una volta calpestata va a inclinarsi, determinando l’infortunio del viandante. È quanto emerge dalla sentenza 1282/21 pubblicata dalla terza sezione civile della Corte di appello di Bari. Bocciato il ricorso proposto dall’amministrazione comunale, che non riesce a fornire la prova del fortuito: è confermata la decisione del tribunale che liquida alla signora un risarcimento di oltre 24 mila euro. Nessun dubbio che l’incidente possa essere ricondotto nell’alveo della responsabilità da cose in custodia ex articolo 2051 Cc: il danno si verifica al contatto con la pubblica via compresa nel perimetro urbano. La responsabilità del Comune risulta oggettiva: è provato il nesso causale fra la cosa in custodia, cioè il marciapiede, e la caduta del pedone.Non giova all’amministrazione dedurre che la danneggiata avrebbe assunto una condotta negligente o comunque inadeguata: si sarebbe infatti avventurata in un’area dissestata e dunque avrebbe dovuto mettere in conto la possibilità di inciampare su di una mattonella instabile, mentre poteva scegliere un’altra direzione.

La tesi del Comune, tuttavia, è confutata dalle foto prodotte agli atti: il marciapiede risulta sì caratterizzato da piccole intercapedini o sconnessioni, ma non può essere considerato dissestato al punto da costituire un pericolo evidente e indurre il pedone a procedere in una direzione diversa. A smentire la difesa dell’ente, peraltro, provvedono i testimoni escussi, fra i quali l’agente della polizia municipale intervenuto sul posto: il vigile conferma l’anomalia esistente sul marciapiede, al punto da segnalarla all’ufficio lavori pubblici del Comune, che si attiva per la riparazione del tratto interessato. Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Non si può quindi pretendere dal pedone un’accortezza ben più ampia di quella ordinariamente esigibile, mentre la responsabilità dell’amministrazione deve essere valutata con maggior rigore per l’affidamento che l’utente ripone nella sicurezza delle aree demaniali destinate al transito pedonale”.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”

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