Fisco. Lotteria degli scontrini, ok del Garante Privacy

(DIRE) Roma, 3 Mar. – Via libera del Garante per la privacy alla ‘lotteria degli scontrini’. Risolte le criticita’ legate alla riservatezza dei partecipanti, l’Autorita’ ha espresso parere favorevole sul provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d’intesa con l’Agenzia delle entrate, che disciplina la lotteria. Il provvedimento sottoposto all’Autorita’ tiene conto delle numerose indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante per rendere conforme al Regolamento europeo il trattamento di dati effettuato per la lotteria degli scontrini. Tra i numerosi profili approfonditi, particolare attenzione e’ stata posta sull’utilizzo del codice lotteria (in alternativa al codice fiscale): una misura ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una raccolta massiva e su larga scala di dati presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle entrate, e, per come e’ organizzata la lotteria, anche presso gli esercenti. Il codice lotteria, pseudonimo del codice fiscale, consente infatti di rendere le informazioni raccolte non riconducibili al singolo individuo senza informazioni aggiuntive e permette al consumatore di non fornire all’esercente il codice fiscale, da cui sono ricavabili anche informazioni su sesso, data e luogo di nascita, non necessarie per partecipare al concorso. Nell’autorizzare il trattamento di dati previsto dalla lotteria degli scontrini, l’Autorita’ ha ritenuto che le misure tecniche e organizzative, individuate nel provvedimento e nelle valutazioni di impatto effettuate dalle Agenzie, siano adeguate al rischio elevato che il concorso a premi comporta. Per partecipare alla lotteria il consumatore, al momento dell’acquisto, dovra’ esibire all’esercente il proprio codice lotteria in formato cartaceo o elettronico (ad es., codice a barre). Il codice, ottenuto utilizzando una funzione disponibile nell’area pubblica del “Portale Lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, generato casualmente, sara’ composto da 8 caratteri alfanumerici e associato in modo univoco al codice fiscale. Ogni consumatore potra’ generare piu’ codici lotteria, tutti ugualmente validi ai fini del concorso. L’Agenzia delle entrate estrapolera’ i dati necessari dai singoli scontrini trasmessi dagli esercenti (partita iva e denominazione dell’esercente, numero dello scontrino, data e ora dell’acquisto, importo, modalita’ di pagamento, codice lotteria) e li trasmettera’ al “Sistema lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito con il supporto di Sogei. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli convertira’ in biglietti virtuali della lotteria i dati degli scontrini che, a maggior tutela dei consumatori, conservera’ separatamente dagli abbinamenti tra i codici fiscali e i codici lotteria. Successivamente all’estrazione dei biglietti, personale autorizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli potra’ risalire all’identita’ del consumatore per attribuire e comunicare la vincita. Tutte le operazioni eseguite saranno tracciate in appositi file di log, conservati per 24 mesi. I dati potranno essere utilizzati solo ai fini della lotteria. Ogni ulteriore trattamento sarebbe, infatti, incompatibile in considerazione del contesto e delle modalita’ con le quali sono stati raccolti, che non prevedono l’identificazione del consumatore ne’ al momento della generazione del codice lotteria ne’ in quello dell’acquisto. Il consumatore potra’ accedere alla sezione riservata del Portale lotteria per consultare gli scontrini e i biglietti virtuali associati, verificare le vincite ed esercitare i propri diritti in modo semplificato. Nella fase di prima applicazione, le prestazioni sanitarie e le fatture elettroniche non entreranno a far parte della lotteria, fino all’adozione di un successivo provvedimento, da adottare sentito il parere del Garante. (Com/Lum/ Dire)

banner

Recommended For You

About the Author: PrM 1