Tutti i particolari della seduta alla Camera che ha scongiurato la cancellazione del TAR reggino

Giovanni BilardiIeri sera la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha votato ed approvato un emendamento all’art. 18 del Dl 24 giugno 2014, n.90 c.d. Dl P.A. che salvaguarda il T.a.r. di Reggio Calabria dalla chiusura insieme alle sezioni staccate degli altri T.a.r. che si trovano nelle città sedi di corti d’appello di Salerno, Lecce, Brescia e Catania. In virtu’ dell’approvazione di questo emendamento la soppressione delle sedi di Latina, Pescara, Parma viene rinviata al luglio del 2015 (da ottobre del 2014). E’ esclusa dal taglio anche la sede di Bolzano. La dura battaglia intentata dai senatori e deputati NCD ha avuto i suoi frutti per la città di Reggio, ritengo infatti di vitale importanza oltre che strategico il mantenimento della sede T.A.R. di Reggio Calabria nell’ottica della costruzione dell’assetto amministrativo della Città metropolitana. Nel ringraziare il Viceministro alla Giustizia Enrico Costa con cui ho personalmente interloquito più volte sugli aspetti connessi alle problematiche derivanti da un’eventuale ed ab initio scongiurata soppressione della sede T.A.R. di Reggio Calabria, desidero sottolineare l’importanza del gioco di squadra svolto da tutta la deputazione NCD in Commissione che operando sinergicamente con le altre deputazioni regionali in seno alla maggioranza hanno assicurato il conseguimento di questo importante ed utile risultato per evitare l’indebolimento della presenza dello Stato sul territorio reggino. L’emendamento approvato ieri in Commissione adesso dovrà soltanto passare dall’aula insieme a tutto l’articolato ma confido in una definitiva approvazione.

Questo il testo dell’emendamento approvato:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. Nelle more della riorganizzazione dell’assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d’appello. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta al Parlamento una relazione sull’assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un’analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l’eventuale individuazione di uffici direttivi o sezioni staccate da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell’organizzazione degli uffici giudiziari.”.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole “All’articolo” con le seguenti: “A decorrere dal 1° luglio 2015, all’articolo” e sostituire la lettera a) con la seguente: “a) al terzo comma, le parole “Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,” sono soppresse;”

Sen. Giovanni Emanuele Bilardi

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