Invalidabile il bando del Comune di Reggio Calabria per l’affidamento del servizio nido d’infanzia comunale

UIL scuola RC27 ottobre 2016 – La UIL SCUOLA paritaria e privata sezione di Reggio Calabria centra l’attenzione sui due bandi con i quali il Comune di Reggio Calabria, attraverso i fondi assegnati con il secondo riparto del Pac infanzia, ha indetto la gara per l’affidamento del servizio educativo per il Nido d’infanzia comunale di Archi e Gebbione. La gara è indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della gestione degli asili nido comunali di Archi e Gebbione, per una durata di 10 mesi educativi e per un importo a base d’asta di € 573.738,00 ciascuno, per complessivi €. 1.147.476,00. Dalla lettura del bando di gara emerge come il Comune di Reggio Calabria, nella stesura del bando, riguardo al progetto pedagogico-educativo e alla formazione del personale, non abbia rispettato le indicazioni del Regolamento Regionale n. 9/2013 sui servizi educativi. La Legge Regionale n. 15/2013, art. 15 c. 3, e il suddetto regolamento attuativo, artt. 2 e 5, prevedono che è l’accreditamento, e non l’autorizzazione, “la condizione di funzionamento per i servizi di nido gestiti, direttamente o indirettamente, da enti pubblici”. Ciò perché l’accreditamento assegna al sistema pubblico il compito di offrire un servizio di maggiore qualità anche attraverso una migliore professionalità richiesta agli operatori, e pertanto è compito dell’amministrazione comunale suscitare nei cittadini un sentimento di maggiore fiducia verso i nidi pubblici rispetto alle aspettative di tutela e integrità psico-fisica complessiva dei propri figli. Insomma l’asilo comunale deve offrire alcune “garanzie di tutela” superiori rispetto al settore privato, che invece può funzionare con la sola autorizzazione, anche a prescindere dall’effettiva valutazione del servizio offerto dalla struttura, ma semplicemente in quanto ambito statale in sé e per sé. Sfogliando il bando di gara si evince, invece, che il Comune di Reggio Calabria all’art. 12 dell’avviso pubblico richiamando gli obblighi della ditta appaltatrice in relazione al progetto educativo richiede quale condizione minima che le “attività di formazione del personale che opera nel servizio non potranno essere inferiori a 20 ore annuali per la programmazione delle attività”, presupposto che normativamente viene richiesto dalla normativa, invece, per i nidi privati soggetti alla sola autorizzazione. Quindi l’obbligo indicato dal bando si contrappone a quanto previsto per i nidi pubblici i quali devono rispettare l’art. 2.4 del regolamento regionale il quale, invece, impone che: “le ore di formazione per il personale che lavora in servizi accreditati non sono inferiori a 40 ore annuali”. E’ evidente come le indicazioni fissate dall’amministrazione comunale nel bando di gara oltre a non essere garanti di elevata qualità del servizio, non rispettano i requisiti aggiuntivi a quelli richiesti per l’autorizzazione al funzionamento, necessari per ottenere l’accreditamento del nido e indicati dall’art. 2.4 del regolamento regionale sotto il paragrafo “adesione a iniziative formative”. Ma non solo, la mancanza dei requisiti necessari per ottenere l’accreditamento dei nidi comunali oltre a non consentire l’avvio delle attività assoggetta l’Amministrazione al rischio della perdita delle risorse Pac, assegnate per la gestione, tenuto conto che l’art. 2 del regolamento regionale indica che l’accreditamento è condizione indispensabile per l’accesso ai finanziamenti pubblici. Sotto il profilo qualitativo, inoltre, tale scelta aggrava nei fatti la situazione poiché il minore status professionale richiesto agli operatori porterebbe a un abbassamento del livello qualitativo del servizio nido e faciliterebbe l’organizzazione gestore a derubricare il lavoro degli operatori a mera attività esecutiva e, per questo motivo, a isolarli e ad escluderli anche da un’apertura comunicativa nei loro confronti. Secondo tale concezione, verrebbe a determinarsi una rigida separazione tra chi progetta e chi esegue il lavoro. Si tratta di un’incoerenza forte, dal punto di vista organizzativo, tra la natura del processo di lavoro e la configurazione organizzativa adottata. Tale incoerenza produce solitamente un abbassamento dell’efficacia del servizio, data la minore professionalità richiesta alle risorse umane impiegate. Tale contrapposizione riportata nel bando di gara, a nostro avviso, pone la necessità da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere all’annullamento in autotutela dello stesso, giacché l’aggiudicazione essendo prevista con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri di valutazione e relativi punteggi, sarebbe falsata tenuto conto che nel punteggio entrerebbero in gioco solo come opzione le eventuali maggiori ore di formazione, rispetto al numero di 20, che invece andavano  garantite in quanto requisito minimo e non aggiuntivo. Infatti, nel criterio riportato nel bando al punto A.2) progetto pedagogico-educativo è compreso il punto e) “attività di formazione prevista per il personale in servizio (numero di ore pro-capite di formazione nel periodo di affidamento del servizio oltre le 20 h. di formazione previste dal Regolamento Regionale di cui alla Legge n. 15/2013 – fattore ponderale 6”. Si evince, quindi, come l’Amministrazione Comunale addirittura, contrapponendosi alle indicazioni della normativa regionale, assegna un punteggio qualitativo a un requisito oggettivamente minimo che pertanto deve essere garantito e non aggiuntivo, fissando un coefficiente varabile da 0 a 1, quale premialità, per gli organismi che offriranno maggiori ore di formazione oltre le 20. E’ evidente come tale errato indicatore inficerebbe il calcolo del punteggio relativo al criterio pedagogico A.2) e conseguentemente invaliderebbe il risultato finale della gara rendendo annullabile l’assegnazione del servizio. Infatti, il mancato rispetto del requisito delle ore minime di formazione previste per l’accreditamento, renderebbe aggredibile il bando di gara con il concreto rischio, a seguito dell’assegnazione, di successivo annullamento per un’eventuale ricorso dei soggetti partecipanti alla gara; nonché comporterebbe il rischio della perdita delle risorse assegnate dal Pac infanzia per l’impossibilità di ottenere, per tali irregolarità, l’accreditamento dei nidi comunali e conseguentemente condurrebbe ad un’ulteriore rinvio dell’apertura dei nidi comunali, già ampliamente in ritardo. Si resta fiduciosi di un celere intervento in autotutela del Sindaco e dell’Assessore di competenza.

Uil scuola paritaria e privata

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